Il ruolo della famiglia
La persona con disabilità e la sua famiglia “…hanno la diritto di conoscere e partecipare, con consapevolezza, allo sviluppo della ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, al progresso legislativo, sociale e tecnologico…“; è quindi opportuno che durante l’intero percorso di vita essi siano opportunamente coinvolti in ogni fase del percorso di inclusione, rendendo una collaborazione attiva, costante e costruttiva.
Spetta ai genitori, per il proprio figlio/a, ovvero al tutore, amministratore di sostegno o esercente la responsabilità genitoriale, dare il consenso e garantire con tempestività, in successione
- l’avvio delle procedure per l’individuazione precoce, in età evolutiva, della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica presso la ASL di appartenenza, per il rilascio del certificato medico diagnostico-funzionale, che comprende la valutazione clinica e di funzionamento;
- la richiesta telematica, attraverso il Medico di Medicina Generale (medico di famiglia), per la valutazione medico legale a cura dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS territoriale ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile e del rilascio della certificazione di disabilità.
- la presentazione contestuale della certificazione di disabilità
– all’Unita di Valutazione Multidisciplinare (U.V.M.) della ASL di appartenenza per la redazione partecipata del Profilo di funzionamento (propedeutico al successivo PEI),
– al Servizio Sociale del Comune di residenza per la predisposizione del Progetto individuale
– alla Istituzione scolastica di appartenenza per la redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI)
Resta garantito il raccordo del PEI con il Profilo di funzionamento e il Progetto Individuale.
Il coinvolgimento dei genitori, per la migliore tutela del minore con disabilità, è garantito durante l’intero processo di inclusione scolastica ai fini della:
- pianificazione del “progetto individuale” di inclusione sulla base della certificazione di disabilità e del “profilo di funzionamento” del minore a cura dell’U.V.M. ASL, che mira ad individuare collegialmente l’insieme delle disabilità e delle capacità dell’alunno per poter calibrare e definire gli interventi educativi, assistenziali e di sostegno necessari alla sua inclusione scolastica ed extrascolastica;
- proficua collaborazione nel “Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione sul singolo alunno” (G.L.O. – articolo 9, comma 10 del
DLgs 66/2017), istituito nella scuola/istituto e deputato alla formulazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), alla loro verifica ed aggiornamento; - partecipazione alla pari nel Gruppo di studio e di Lavoro per l’inclusione di Istituto (G.L.I. – ex articolo 9, comma 8 del DLgs
66/2017; ), insieme con insegnanti, operatori dei servizi sociali e studenti, la cui costituzione è obbligatoria (Nota Ministero Istruzione, Università e Ricerca n. 4798 del 27/07/2005) e funzionale al percorso di inclusione; - verifica dei risultati raggiunti, della ricalibrazione continua di interventi, finalità ed obiettivi.
La famiglia inoltre è tenuta a rinnovare annualmente la richiesta delle forme di sostegno previste dalla Legge 104/1992.
Alla famiglia deve essere assicurata, di conseguenza:
- un’informazione di carattere sanitario e sociale corretta e puntuale per facilitare la comprensione dell’evento, anche in relazione alla possibilità di recupero e di inclusione nella società nonchè il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
- la conoscenza dell’esito degli esami diagnostico-strumentali effettuati dagli operatori dell’A.S.L. ed il significato dell’eventuale certificazione della disabilità riscontrata, comprese le implicazioni successive;
- adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare;
- il supporto per il corretto avvio ed il buon esito dei procedimenti assistenziali socio-sanitari, medico-legali ed amministrativi correlati alla situazione di svantaggio della persona con disabilità
Alla persona con disabilità “…che usufruisce di servizi terapeutici e riabilitativi deve essere garantito il mantenimento nell’ambiente familiare e sociale, il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei nonché strumenti e sussidi tecnici adeguati” (Legge 104/1992, art. 5).