Operatori, organismi e strumenti dell’inclusione scolastica

Sono il complesso delle professionalità, dei gruppi di lavoro istituzionali e delle procedure necessarie per la corretta presa in carico e per pianificare, promuovere ed attuare i progetti individuali finalizzati all’ inclusione. Fondamentale la loro puntuale e proficua attività, funzionale per garantire un percorso di qualità.

Unità di Valutazione (Equipe) Multidisciplinare (U.V.M.) per l’Inclusione Scolastica del Servizio specialistico dell’Infanzia e dell’adolescenza della A.S.L. è uno strumento operativo per la valutazione di bisogni sociosanitari di tipo complesso (compresenza del bisogno sanitario e sociale) finalizzato all’individuazione, nell’ambito delle risorse disponibili, degli interventi che meglio rispondono alle effettive esigenze della persona con disabilità.

Composizione: è composta dal medico specialista nella disfunzione segnalata, dal neuropsichiatra infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la A.S.L..

Competenze e funzioni: l’U.V.M. ha compiti di informazione, prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché di valutazione, programmazione e verifica degli interventi educativi, riabilitativi, d’inclusione scolastica, sociale e lavorativa delle persone con disabilità in situazione di svantaggio o in carico ai servizi integrati territoriali.

Il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (G.L.I.R.) – Ai sensi della L. 104/1992, art. 15, comma 3 vigente “…Presso ogni Uffi cio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:
a) consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazione e la verifi ca degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le fi nalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all’orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
b) supporto ai Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT);
c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.
Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all’USR o da un suo delegato. Nell’ambito del decreto di cui al comma 3 è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell’inclusione scolastica.
La composizione, l’articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

GIT

Per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all’articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è istituito il Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT). Il
GIT è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell’ambito territoriale, due docenti per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell’USR.

Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantifi cazione delle risorse di sostegno didattico, le verifi ca e formula la relativa proposta all’USR.
Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:
a) dalle associazioni rappresentative delle persone
con disabilità nel campo dell’inclusione scolastica;
b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.
Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica del GIT sono definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito delle risorse umane, strumentali e fi nanziarie disponibili, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Il Gruppo di Lavoro di Istituto per l’inclusione scolastica (G.L.I.)

Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti
della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.
In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell’inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca indica modalità di riconoscimento di «scuole polo» che svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l’inclusione.

Composizione: è composto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, insegnanti curriculari e di sostegno, operatori dei servizi, rappresentanti di genitori e studenti. E’ auspicabile anche la presenza di rappresentanti dell’Equipe Multidisciplinare A.S.L., associazioni ed enti coinvolti.

Competenze: il G.L.I ha funzioni di

  • organizzazione ed indirizzo in materia di inclusione scolastica
  • analisi della situazione complessiva in materia di inclusione degli alunni con disabilità, delle risorse umane e materiali di Istituto al fine di proporre interventi didattico-metodologici ed educativi efficaci;
  • costituzione dei fascicoli personali degli alunni con disabilità iscritti;
  • sostenere l’attuazione della progettualità interdisciplinare territoriale;
  • formulazione di proposte per la formazione e l’aggiornamento per il “personale delle scuole, delle A.S.L., degli Enti Locali impegnati in Piani Educativi Individualizzati (L. 104/1992, art.14, comma 7);
  • collaborare alle iniziative educative e di inclusione predisposte dai Piani educativi (L. 104/1992, art. 15);
  • verificare l’attività svolta, costantemente ed in itinere, allo scopo di definire le iniziative e calibrare gli interventi successivi.

Quando si riunisce? Per una corretta funzionalità, preferibilmente tre volte l’anno, in orario extrascolastico secondo un calendario opportunamente programmato dal Dirigente Scolastico all’inizio dell’anno scolastico.

Nota: è auspicabile che ogni incontro venga verbalizzato.

Attenzione: se il G.L.H. non è già istituito o non viene convocato, bisogna fare richiesta formale al Dirigente Scolastico, con i riferimenti di cui al D.P.R. 24 febbraio 1994 ed alla L. 104/1992, art. 15, comma 2.

Il Gruppo di Lavoro Operativo sul singolo alunno (G.L.O): è una equipe multidisciplinare costituita in ogni istituto scolastico (L.104/1992, art. 15 commi 10,11).

Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del
bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare.

Nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti con disabilità al GLO che le/li riguarda, nel rispetto del principio di autodeterminazione; qualora si dovesse verificare un eventuale rifiuto a partecipare all’incontro per fattori personali o per altre motivazioni, sarebbe opportuno trovare altre modalità di coinvolgimento al fine di promuovere la massima partecipazione alla progettazione educativa individuale.

L’individuazione delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica non è univoca e richiede pertanto una precisa autorizzazione formale da parte del Dirigente scolastico.

A titolo di esempio possiamo citare, tra le figure interne all’istituzione scolastica:
 docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell’attuazione del PEI (art. 15 c. 8 L. 104/92, come modificato dal DLgs 96/19);
 docenti che svolgano azioni di supporto alla classe nel quadro delle attività di completamento.

Resta di competenza della dirigenza stabilire la necessità o meno di tale individuazione formale, ricordando che, se ritenuto utile, è possibile prevedere la loro partecipazione in qualità di esterni a singoli incontri. In tal senso, può essere prevista anche la partecipazione di collaboratori scolastici e collaboratrici scolastiche che coadiuvano nell’assistenza di base.
Tra le figure esterne all’amministrazione scolastica, ma che operano stabilmente a scuola, si possono considerare le persone che forniscono l’assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione, nominate dall’Ente locale.
Tra le figure esterne al contesto scolastico, possono prendere parte al GLO:
 specialisti e terapisti dell’ASL;
 specialisti e terapisti privati segnalati dalla famiglia;
 operatori/operatrici dell’Ente Locale, soprattutto se è attivo un Progetto Individuale;
 componenti del GIT.
Prima di nominare i soggetti esterni, il Dirigente scolastico acquisisce la loro disponibilità ad accettare l’incarico e l’impegno a rispettare la riservatezza necessaria.
La famiglia è tenuta a presentare gli specialisti privati e ad autorizzarli a partecipare agli incontri, nonché a mantenere riservati i dati sensibili, nel rispetto delle norme sulla privacy.
Uno specialista privato può essere individuato quale partecipante del GLO solo se dichiara di non essere retribuito dalla famiglia e la sua partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.

Ad ogni incontro del GLO vengono convocati tutti coloro che hanno diritto a parteciparvi.
La composizione del GLO è riportata nella relativa tabella, nella parte introduttiva del modello di PEI, indicando, oltre al nome e cognome, a quale titolo partecipa ai lavori (insegnante della classe, genitore, assistente per l’autonomia e la comunicazione, specialista dell’UVM dell’ASL, terapista
privato, ecc.).
La composizione del GLO può essere integrata o modificata anche durante l’anno scolastico, con analoghe procedure, riportando le variazioni nell’apposito riquadro.
Su invito formale del Dirigente scolastico e – in caso di privati esterni alla scuola – acquisita l’autorizzazione dei genitori per la privacy, possono partecipare ai singoli incontri del GLO, per tutta la durata o limitatamente ad alcuni punti all’ordine del giorno, anche altre persone il cui supporto viene ritenuto utile ai lavori del gruppo.
Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall’attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale.

All’interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva
degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel
rispetto del principio di autodeterminazione.

Composizione: presieduto dal Dirigente Scolastico o suo delegato è composto dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare della A.S.L. (D.P.R. 24.02.1994, art. 3), dagli insegnanti curriculari e di sostegno dell’alunno con disabilità, dai suoi familiari, da un esperto di loro fiducia e/o dell’Associazione di cui fanno parte e dagli eventuali assistenti per l’autonomia e la comunicazione.

Competenze e funzioni: programmare gli interventi per l’inclusione scolastica, formulare collegialmente il P.D.F. ed il P.E.I., verificare periodicamente gli effetti individuali dei vari interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico.
Il G.L.O. valuta, inoltre, l’opportunità di assegnare all’alunno il servizio di Assistenza per l’autonomia e la comunicazione, suggerendone le modalità di erogazione (ore settimanali necessarie – L.122/2010,  art.10 DL 78/2010), proporre eventuali modifiche all’erogazione del sostegno didattico.

Quando si riunisce? Il Dirigente Scolastico programma nel mese di Settembre, in accordo con l’unità multidisciplinare della A.S.L., il calendario degli incontri in orario extrascolastico, di norma con cadenza tri-quadrimestrale; tuttavia i genitori dell’alunno con disabilità e gli stessi specialisti della A.S.L., in caso di necessità, possono fare richiesta di ulteriori incontri occasionali del G.L.H. Operativo

Docenti di classe: tutti i docenti della classe sono responsabili del percorso educativo e formativo dell’alunno con disabilità, così come di ogni altro allievo. Essi concorrono a promuovere il processo formativo dell’alunno, sia in presenza che in assenza del docente di sostegno, con il quale progettano, realizzano e verificano i percorsi di inclusione.
Il contributo dei docenti curriculari all’inclusione è un “dovere deontologico” (D.M. 27 giugno 1995, n.226)

L’insegnante di sostegno: è un insegnante specializzato (L. 517/1977, L. 270/82, C.M. 262/1988, L.104/1992), contitolare della classe, con competenze mirate a promuovere, predisporre e garantire adeguati percorsi di inclusione dell’alunno sulla base dei progetti personalizzati, in collaborazione con i docenti contitolari, le famiglie e le strutture sanitarie del territorio (C.M. n. 184 del 03.07.1991).

Competenze e funzioni: la sua attività è rivolta all’intera classe nella quale è iscritto l’alunno con disabilità, con funzioni di “facilitatore” della comunicazione e della relazione tra i docenti, l’alunno con disabilità, gli alunni della classe e gli altri soggetti che interagiscono nel processo. L’obiettivo è di facilitare l’inclusione di contesto, realizzare il Piano Educativo Individualizzato, favorire la diffusione dei processi di inclusione della scuola.

Il docente di sostegno ed i docenti contitolari assumono collegialmente l’impegno di collaborare nell’impostazione ed attuazione del P.E.I., nell’attività educativa e didattica e nella più complessiva inclusione dell’alunno con disabilità.
Collabora con l’insegnante curricolare affinché l’iter formativo dell’alunno possa continuare anche in sua assenza. A tal fine è necessaria la continua formazione in servizio di tutti i docenti, in relazione alle crescenti esigenze dell’individualizzazione dell’insegnamento e all’apprendimento, nel pieno rispetto delle varie forme di “diversità” nella scuola (D.M. 27 giugno 1995 n.226).

Operatori dell’inclusione: è l’insieme delle figure professionali operanti nel settore della disabilità, intervenendo all’interno dei diversi percorsi, che vengono attivati per sostenere – a livello sanitario, terapeutico, riabilitativo, educativo, scolastico, formativo, assistenziale – le persone con disabilità e le loro famiglie nei processi di presa in carico. Le principali figure professionali esperte operanti nel settore della disabilità sono: medici riabilitatori, psichiatri, neuropsichiatri infantili, neurologi, psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, educatori professionali, insegnanti di sostegno, terapisti della riabilitazione, animatori sociali, psicomotricisti, logopedisti, operatori socio-sanitari e assistenziali.

Operatori sanitari dell’inclusione: si identificano prevalentemente nel personale medico, sanitario, della riabilitazione e dell’assistenza sociale; oltre al ruolo funzionale, compito essenziale è la sensibilizzazione e preparazione dell’ambiente scolastico in vista dell’inserimento a scuola, che andrà costantemente seguito e sostenuto. Essendo professionisti che meglio conoscono capacità e limiti del minore in carico, sono i più idonei ad appoggiare il gruppo insegnante nelle difficoltà che potrà incontrare durante l’iter scolastico. E’ loro dovere, nel momento dell’inserimento scolastico, fare un quadro globale del bambino agli insegnanti, e partecipare successivamente alle riunioni di verifica e ricalibrazione del P.E.I..

Assistente per l’autonomia e la comunicazione:  è un operatore educativo previsto dall’art.13 L.104/92, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e del titolo specifico per la prestazione richiesta; in alternativa al titolo specifico può aver maturato esperienze professionali riconosciute e documentabili.    Ha il compito di facilitare la comunicazione dell’alunno o studente con disabilità in carico, stimolare lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni della sua autonomia, mediare tra l’allievo con
disabilità e il gruppo classe, per potenziare le relazioni, supportarlo nella partecipazione alle attività.   L’assistente è tenuto ad assumere conoscenze sull’alunno con disabilità, collabora con tutti gli operatori per favorire l’inclusione in base al progetto formulato e partecipa all’azione educativa in sinergia con i docenti.  Ha il diritto-dovere di partecipare, in orario retribuito dall’Ente che li ha assunti, a corsi di formazione e aggiornamento, al fine di qualificare le competenze ed acquisire le abilità necessarie (DPR 616/1977, artt. 42-44 e L. 104/1992, art.13 comma 3).

Assistente di base: il collaboratore scolastico (ex bidello) che assicura agli alunni con disabilità l’assistenza di base relativa all’ausilio materiale nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché per esigenze di particolare disagio, per l’attività di cura alla persona nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. Per tale mansione è previsto uno specifico percorso formativo.
(C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/09)

Ausili, Sussidi e arredi: sono gli strumenti, le attrezzature, i materiali, le risorse tecnologiche, compresi i mezzi audiovisivi e informatici, che possono facilitare l’ autonomia, la comunicazione e il processo di apprendimento.

  • La fornitura di sussidi ed attrezzature per l’autonomia personale o per specifiche necessità compete alla A.S.L. di appartenenza (Distretto Socio Sanitario -Ufficio Protesi ed Ausili), che assegna gli ausili necessari, anche personalizzati, sulla base della specifica disabilità funzionale, su istanza corredata della apposita certificazione medica specialistica
  • La fornitura di sussidi didattici e attrezzature, compresi i mezzi informatici e i programmi di software didattico, compete sia all’amministrazione scolastica che alle amministrazioni locali (Legge 104/1992, art. 13, comma 1 lettera b )

I Comuni e le Province, ciascuno per le proprie competenze, devono inoltre provvedere a fornire arredi ed attrezzature specifiche per facilitare la permanenza e la mobilità all’interno ed all’esterno della scuola.